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TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb: CdS conferma multe su intesa nel ritorno fatturazione mensile – MondoMobileWeb.it | News | Telefonia


Nelle settimane scorse è stata resa nota la decisione con cui il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze del TAR del Lazio che avevano cancellato le sanzioni da oltre 200 milioni di euro complessivi comminate dall’Antitrust a TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb, confermando così la validità delle multe per il caso dell’intesa anticoncorrenziale nel ritorno dalla fatturazione a 28 giorni a quella mensile, che dovranno però essere rideterminate al ribasso.

Infatti, lo scorso 25 Luglio 2023, sono state pubblicate le sentenze del Consiglio di Stato nei confronti di TIM (ecco il documento completo), Vodafone (ecco il documento completo), WINDTRE (ecco il documento completo) e Fastweb (ecco il documento completo), riguardante il caso del provvedimento I820 dell’Antitrust che aveva determinato le sanzioni nei confronti di questi operatori.

In particolare, il Consiglio di Stato si è espresso in merito ai ricorsi presentati dall’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’Antitrust), con cui l’Autorità ha chiesto di annullare i provvedimenti del TAR del Lazio pubblicati a Luglio 2021 che avevano disposto l’annullamento dei provvedimenti dell’Antitrust impugnati dagli operatori e delle relative sanzioni.

Il caso delle sanzioni dopo il procedimento I820 dell’Antitrust

Si tratta dunque degli strascichi del noto caso risalente oramai ad alcuni anni fa, quando i principali operatori avevano deciso, nel 2015, di modificare il periodo di rinnovo portandolo dalla cadenza mensile a quella quadrisettimanale, ovvero la fatturazione ogni 28 giorni.

L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) era intervenuta dapprima con la delibera 121/17/CONS nel 2017, stabilendo che per il fisso la cadenza di rinnovo dovesse essere mensile, ma gli operatori non si erano adeguati immediatamente. Il mancato adeguamento portò all’avvio di alcuni procedimenti sanzionatori.

Solo successivamente gli operatori si adeguarono specificando che, in attuazione delle delibere in materia, la fatturazione sarebbe stata effettuata su base mensile invece che ogni 28 giorni, con la conseguenza che la spesa annuale complessiva sarebbe stata distribuita su 12 canoni invece di 13 e con un aumento dell’8,6% dei canoni mensili che non avrebbe però modificato il prezzo annuale.

In seguito ad alcuni accertamenti nelle sedi degli operatori TIM, Vodafone, Wind Tre e Fastweb da parte dell’Antitrust, era emersa però l’esistenza di una possibile pratica concordata, con un rischio per la concorrenza giudicato di entità elevata.

Al 28 Gennaio 2020 risaliva il provvedimento definitivo I820 con cui l’Antitrust deliberava che era stata posta in essere “un’intesa segreta, unica, complessa e continuata, restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 del TFUE, finalizzata a mantenere il livello dei prezzi esistente e a ostacolare la mobilità delle rispettive basi clienti” irrogando sanzioni per oltre 200 milioni di euro complessivi.

La decisione del Consiglio di Stato che conferma le decisioni di AGCM

In sostanza, con le sentenze pubblicate lo scorso 25 Luglio 2023, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso dell’Antitrust contro le decisioni del TAR del Lazio relativamente alle sanzioni del procedimento I820 di AGCM nei confronti di TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb e lo ha quindi accolto.

In questo modo, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione del TAR confermando la validità del provvedimento AGCM sul caso I820 sul ritorno alla fatturazione mensile.

Tuttavia, il CdS ha stabilito anche che l’Antitrust dovrà rideterminare la quantificazione della sanzione prevista per ognuno degli operatori coinvolti, tenendo conto di una minore durata dell’intesa e delle connesse implicazioni in termini di intensità ed effetti che la condotta può aver prodotto sul mercato, il tutto in parziale accoglimento dei ricorsi che erano stati presentati da TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb.

Nello specifico, secondo il Consiglio di Stato la data finale dell’intesa anticoncorrenziale deve essere fissata, anziché al 13 Aprile 2018 come stabilito inizialmente dall’Antitrust, al 26 Marzo 2018 nel caso di TIM e Vodafone, al 23 Marzo 2018 per Fastweb e al 3 Aprile 2018 per WINDTRE.

Per il CdS ne consegue che il provvedimento AGCM impugnato va annullato nella sola parte in cui determina la sanzione a carico degli operatori.

Si ricorda che le multe che erano state originariamente irrogate dall’Antitrust (prima annullate dal TAR e poi nuovamente confermate dal Consiglio di Stato che ne ha però richiesto la rideterminazione) erano di circa 114 milioni di euro a TIM, 60 milioni a Vodafone, 39 milioni a Wind Tre e 14,7 milioni a Fastweb, per un totale di circa 228 milioni di euro.

Adesso, quindi, si attende un nuovo provvedimento dell’Antitrust che dovrà rideterminare l’importo delle sanzioni a carico di TIM, Vodafone, WINDTRE e Fastweb, che anche se di poco potranno essere ridotte.

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Written by bourbiza mohamed

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